A bocce ferme, e a dispetto della prevedibile strumentalizzazione di chi si oppone alla moderazione della velocità nei centri urbani, ritorniamo sulla sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna in merito al ricorso presentato da due tassisti contro il progetto di Bologna Città 30, per chiarire, prima di tutto, che la Città 30 non è in discussione. Il Tar non ha bocciato la bontà e l’opportunità del modello Città 30, né la sua rispondenza all’interesse pubblico alla tutela della sicurezza stradale e della vita umana, perché non spetta ai giudici entrare nel merito delle scelte politico-amministrative. Anzi, nelle motivazioni ha dato atto che ci sono stati “positivi e desiderabili effetti di riduzione degli incidenti e delle vittime nel 2024 e 2025” (i primi due anni di applicazione di Bologna Città 30). E ha riconosciuto che l’obiettivo della Città 30 può essere raggiunto, ma tenendo conto del quadro normativo.
Bologna e il Tar, il dopo-sentenza: perchè la Città 30 non è in discussione
Il TAR ha tuttavia giudicato illegittimi i provvedimenti adottati, ritenendo che, in base al codice della strada, il Comune debba valutare in dettaglio nell’istruttoria e motivare negli atti la sussistenza delle condizioni previste dalla direttiva ministeriale per abbassare il limite di velocità da 50 a 30 km/h, per ogni singola strada o tratto di strada. Tale valutazione non può essere effettuata, non solo in modo generalizzato a livello cittadino, ma nemmeno in forma aggregata per zone o per categorie di strade (ad esempio di quartiere e locali).
Allo stesso tempo, il Tar ha espressamente riconosciuto che i Comuni, in base all’art. 142, comma 2 del codice della strada, hanno il potere di pianificare (tramite Pums, Pgtu e piani particolareggiati) e di disciplinare (mediante ordinanze) i limiti di velocità sulle strade urbane in deroga a quello ordinario di 50 km/h. Nel caso concreto, in particolare, la sentenza riconosce che il Comune di Bologna può riesercitare questo potere, riespletando l’istruttoria e adottando nuovi atti nel rispetto del quadro normativo vigente, come interpretato dalla sentenza.
Infine, il Tar non ha messo in discussione lo strumento delle Zone 30. Resta quindi possibile, ai sensi dell’art. 135, comma 14 del regolamento di esecuzione del codice, riunire un insieme di strade e tratti che si intende assoggettare al limite di 30 km/h: purché sia stato verificato preventivamente, strada per strada, che sussistano le condizioni della direttiva ministeriale per la deroga al limite ordinario di 50 km/h. Questa possibilità è riconosciuta dallo stesso Ministero nell’ultima direttiva.
* Andrea Colombo – esperto in mobilità sostenibile e sicurezza stradale.



























